Le responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da COVID-19

D.Lgs.231/01 - Responsabilità amministrativa dell'organizzazione

Il Decreto Legge n°18 del 17/03/2020 all’art.42 comma 2 ha qualificato i casi accertati di contagio da COVID19 sul lavoro come infortunio.

Come indicato nel decreto medesimo la qualifica come infortunio è stata valutata per quanto riguarda l’aspetto assicurativo in relazione al fatto che l’INAIL tutela le affezioni morbose (tra le quali l’infezione da COVID-19, come specificato nella Circolare INAIL n°13 del 03/04/2020) inquadrandole nella categoria degli infortuni sul lavoro.

A seguito dei dubbi sorti in merito alla responsabilità civile e penale del datore di lavoro associata alla contrazione di infezione da COVID-19 sul luogo di lavoro l’INAIL, con propria Circolare n°22 del 20/05/2020, ha precisato che Il riconoscimento dell’origine professionale dell’infezione è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi del datore di lavoro, stabilendo inoltre come non siano da confondersi i presupposti per l’erogazione dell’indennizzo INAIL (possibile ad es. anche per infortuni avvenuti per caso fortuito o responsabilità esclusiva del lavoratore) con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi (prova della imputabilità e del nesso di causalità).

La Legge n. 40 del 05/06/2020, che ha convertito con modifiche il D.L. n°23 del 08/04/2020 (cosiddetto “Decreto Liquidità“), ha introdotto l’art. 29-bis che stabilisce come, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile (“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”) mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del D.L. n°33 del 16/005/2020.

La responsabilità del datore di lavoro è pertanto ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui al D.L. n°33 del 16 maggio 2020.

In merito alla valenza normativa delle misure previste nei protocolli condivisi queste sono espressamente richiamate nei DPCM del 10 aprile e del 26 aprile 2020 e hanno pertanto assunto valore normativo. Le misure contenute nei protocolli condivisi sono state inoltre espressamente richiamate anche dal D.L. n°33 del 16 maggio 2020.

Tali misure sono quindi da ritenersi i parametri cui sicuramente il giudice, oltre al nesso di causalità e prevedibilità ed evitabilità dell’evento, si dovrà attenere nel valutare i profili di responsabilità per colpa del datore di lavoro, eventualmente riconducendo l’omessa osservanza ai doveri genericamente imposti dal D.Lgs. 81/08.

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