Diagnosi energetica – Le novità apportate al D.Lgs. 102/2014

Rischio campi elettromagnetici

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°175 del 14/07/2020, il D.Lgs. n°73 del 14 luglio 2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”.

Sono state apportate diverse modifiche al D.Lgs.102/2014 e in particolare all’obbligo di effettuazione di diagnosi energetiche che, a decorrere dalla data del 05/12/2015 e successivamente con cadenza quadriennale, interessa le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia (cosiddette “energivore”).

La periodicità quadriennale, per le grandi imprese, non si applica qualora l’azienda abbia adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001 e non più alla ISO 14001 e/o EMAS, sempre a condizione che tali sistemi prevedano la realizzazione di una diagnosi energetica conforme alle previsioni dell’Allegato 2 del D. Lgs. 102/2014, i cui risultati dovranno essere trasmessi comunque ad ENEA.

Per le grandi imprese è stata inoltre prevista l’esclusione dall’obbligo di redazione della diagnosi energetica, qualora i consumi energetici complessivi annui siano inferiori a 50 tep (tonnellate equivalenti di petrolio). Il mancato raggiungimento di tale soglia di consumi dovrà essere attestato su apposita documentazione i cui contenuti dovranno essere definiti da successivo Decreto ministeriale.

Per le aziende energivore permane l’obbligo, oltre che della realizzazione della diagnosi energetica con cadenza quadriennale, anche di attuare almeno uno degli interventi di efficienza energetica indicati nelle diagnosi realizzate o, in alternativa, adottare un sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001. La novità introdotta è relativa alle tempistiche di attuazione degli interventi o di certificazione che non sono più genericamente riferite a “tempi ragionevoli” ma che dovranno avvenire entro l’intervallo temporale intercorrente tra una diagnosi e la successiva (quattro anni).

Si segnala che per “Grande Impresa” si intende ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un’attività economica con più di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 (Art.2 D.Lgs.102/2014 come modificato dall’art.2 del D.Lgs.73/2020).

Le imprese a forte consumo di energia sono invece quelle che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

  • operano in uno dei settori dell’ Allegato 3 delle Linee guida CE;
  • operano in uno dei settori dell’ Allegato 5 delle Linee guida CE e hanno un indice di intensità elettrica positivo superiore al 20%;
  • non rientrano nei primi due punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83/2012 Livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema

La normativa vigente prevede sanzioni amministrative nei casi di non esecuzione della diagnosi energetica (da 4.000 Euro a 40.000 Euro), di diagnosi energetica effettuata in modo non conforme ai requisiti di cui al D.Lgs. 102/2014 (da 2.000 Euro a 20.000 Euro) e in caso di mancata realizzazione di almeno un intervento di efficientamento energetico (da 1.000 a 10.000 Euro).

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