Rischio vibrazioni

Il capo III del titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 impone l’obbligo della valutazione del rischio vibrazioni in ambiente lavorativo.

Le vibrazioni meccaniche sono trasmesse tipicamente dalle attrezzature di lavoro, che vengono divise i due gruppi a seconda che trasmettano vibrazioni al sistema mano-braccio o al corpo intero. Del primo gruppo fanno parte le attrezzature manuali portatili (come trapani, smerigliatrici, avvitatori) o fisse (come mole o scartatrici a nastro); del secondo gruppo invece fanno parte attrezzature mobili (come carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, macchine movimento terra).

Entrambe le tipologie di vibrazioni comportano rischi per la salute dei lavoratori, in particolare quelle trasmesse al sistema mano braccio disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari, mentre quelle trasmesse al corpo intero possono provocare lombalgie e traumi del rachide.

I limiti che il D.Lgs. 81/08 impone sul valore di accelerazione è riportato in tabella.

Sistema mano-braccio Corpo intero
Valori di azione

2,5 m/s2

5 m/s2

Valori limite

0,5 m/s2

1 m/s2

Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una specifica valutazione dei rischi in modo da confrontare i livelli di esposizione dei propri lavoratori con i limiti indicati dalla vigente normativa e di adottare di conseguenza specifiche misure di prevenzione e protezione.

A tale fine occorre:

  • individuare tutte le attrezzature o postazioni di lavoro che trasmettono vibrazioni ai lavoratori;
  • effettuare tramite accelerometri delle misure dell’intensità dell’accelerazione trasmessa al sistema mano-braccio e al corpo intero;
  • pesare i valori ottenuti con per le tempistiche di esposizione;
  • confrontare i risultati ottenuti con i limiti imposti dal D.Lgs. 81/08.
  • definire misure di prevenzione e protezione specifiche (riduzione dell’esposizione, DPI, formazione ed informazione, controlli sanitari)

La valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni deve essere aggiornata in occasione di modifiche o con una frequenza almeno quadriennale.

Quadra è in grado di effettuare completamente la valutazione del rischio come previsto dal D.Lgs. 81/08, essendo in possesso delle competenze e di tutta l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei rilievi strumentali di esposizione alle vibrazioni del sistema mano-bracco e del corpo intero.

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