Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

apparecchiature elettriche e elettroniche

Le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) hanno visto nel corso degli anni un incremento nell’utilizzo e quindi anche nella produzione e successivo smaltimento. Essendo in esse contenute sostanze pericolose e non biodegradabili (tipicamente metalli pesanti), l’Unione europea ha stabilito di regolamentare sia le fasi di produzione e immissione sul mercato, limitando le tipologie e le quantità di sostanze pericolose presenti, sia le fasi di “fine vita” e quindi la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Entrambe le Direttive si applicano alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, definite come “Apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua”.

La Direttiva RoHS si applica alle seguenti tipologie di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: Grandi elettrodomestici/Piccoli elettrodomestici/Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni/Apparecchiature di consumo/Apparecchiature di illuminazione/Strumenti elettrici ed elettronici/Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport/Dispositivi medici/Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali/Distributori automatici/Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate

E prevede, in sede di produzione delle apparecchiature, restrizioni nell’uso di determinate sostanze (valore limiti espresso in percentuale in peso):

  • Piombo (0,1 %)
  • Mercurio (0,1 %)
  • Cadmio (0,01 %)
  • Cromo esavalente (0,1 %)
  • Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
  • Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) 
  • Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)
  • Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %)
  • Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)
  • Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)

La Direttiva RAEE, a decorrere dalla data del 15 agosto 2018 si applica invece alle seguenti tipologie di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: Apparecchiature per lo scambio di temperatura/Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm 2/Lampade/Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)/Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)/ Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Entrambe le Direttive prevedono inoltre delle esplicite esclusioni dal proprio campo di applicazione quali:

  • Apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza nazionale, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari
  • Apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio
  • Apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un’altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nel campo di applicazione […]
  • Agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni
  • Alle installazioni fisse di grandi dimensioni
  • Ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati
  • Alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale
  • Ai dispositivi medici impiantabili attivi
  • Ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali
  • Alle apparecchiature appositamente concepite per attività di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese.

In generale il campo di applicazione delle due Direttive, sebbene simile per quanto riguarda l’oggetto (categorie di AEE), è differente per quanto riguarda la fase del ciclo di vita dell’oggetto e il campo di azione:

  • La Direttiva RAEE agisce a fine vita del prodotto, andando a regolamentare la gestione delle apparecchiature giunte a fine vita (ovvero quando esse si possono configurare come rifiuti) e ha ricadute, in termini di adempimenti, a livello nazionale (ovvero dove l’apparecchiatura cessa la sua funzione, diviene rifiuto e deve essere gestita mediante raccolta differenziata, conferimento ad impianti dedicati e correttamente avviata a recupero);
  • La Direttiva RoHS agisce invece alla prima fase di vita dell’apparecchiatura, ponendo restrizioni all’uso di determinate sostanze durante le fasi, appunto, di realizzazione/produzione. Gli adempimenti sono invece applicabili a livello comunitario in quanto l’apparecchiatura, prodotta o comunque immessa sul mercato, può circolare in vari stati prima di giungere a fine vita ed essere quindi avviata a recupero.

Tra gli adempimenti previsti dalla Direttiva RoHS a carico di fabbricanti, importatori e distributori di quelle AEE che rientrano nel campo di applicazione ricordiamo:

  • Marcatura CE
  • Redazione di Dichiarazione di Conformità
  • Preparazione di Fascicolo Tecnico contenente tutta la documentazione atta a dimostrare la conformità dei singoli materiali omogenei costituenti l’apparecchiatura

All’atto dell’immissione sul mercato il fabbricante/importatore/distributore deve assolvere quindi ai seguenti obblighi:

  • Garantire che sia stata progettata e fabbricata conformemente alle restrizioni relativamente alle sostanze di cui alla Direttiva RoHS II
  • Predisporre la documentazione tecnica in accordo alla norma armonizzata EN 50581:2012 e predisporre una procedura di controllo della produzione conformemente all’allegato II Modulo A della Decisione n°768/2008/CE
  • Qualora la conformità dovesse essere dimostrata, dovrà essere redatta una dichiarazione UE di conformità con i contenuti di cui all’Allegato Vi della Direttiva (Allegato IV del D.Lgs. 27/2014) e apposizione della marcatura CE sul prodotto finito secondo i principi generali di cui all’art. 30 del Regolamento (CE) n°765/2008 (qualora dovessero essere presenti altre direttive applicabili che richiedessero la valutazione della conformità, potrà essere redatta una documentazione tecnica unica).
  • Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di dieci anni a decorrere dall’immissione dell’AEE sul mercato

I principali adempimenti previsti dalla Direttiva RAEE, a carico dei produttori/importatori/distributori si traducono nel finanziamento dei sistemi di raccolta e le operazioni di recupero delle AEE giunte  a fine vita, che in questa fase si identificano, come detto, come RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Il personale di Quadra S.r.l. fornisce assistenza e supporto tecnico alle aziende per:

  • Verifica di assoggettabilità al campo di applicazione delle Direttive;
  • Supporto nella redazione della documentazione tecnica a supporto della verifica di conformità (con particolare riferimento alla Direttiva RoHS) in accordo alle norme EN 50581, EN 62474 e EN 62321;
  • Supporto e assistenza nella gestione degli adempimenti amministrativi in accordo alla Direttiva RAEE (iscrizioni Registro Nazionale, comunicazioni annuali ecc).

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