Rischio campi elettromagnetici

L'obbligo della valutazione del rischio causato dai livelli di campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori deriva da quanto riportato nel titolo VIII, capo I, “disposizioni generali” del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nel quale si indica che il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi derivanti da agenti fisici con cadenza quadriennale con le relative misure (art.181), eliminare o comunque ridurre il rischio con obbligo di non superamento dei VLE (art. 182), prestare maggiore attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili (art. 182), informare e formare i lavoratori (art. 184) e assicurare la sorveglianza sanitaria (artt. 185 e 186).

Per quanto riguarda l’esposizione a campi elettromagnetici gli obblighi del datore di lavoro sono quindi riassumibili in:

  • valutazione e, se necessario, misurazione o calcolo dei livelli di campi elettromagnetici cui sono esposti i lavoratori;
  • integrazione dei dati ottenuti dalla valutazione/misurazione del livello di esposizione nel documento di valutazione del rischio sul luogo di lavoro;
  • adozione di misure atte a eliminare alla sorgente o ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, in base al livello del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare i rischi alla fonte;
  • in caso di superamento dei valori di azione, elaborazione e applicazione di un programma di azione includente misure tecniche e organizzative miranti a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione;
  • informazione e formazione dei lavoratori esposti al rischio e dei loro rappresentanti;
  • istituzione della sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti oltre i valori limite di esposizione.

Le più comuni sorgenti di campi ELF (extremely low frequency, dell'ordine dei 50 Hz) sono:

  • le linee elettriche per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica;
  • gli impianti per la produzione e la trasformazione di tale energia (cabine, sottostazioni);
  • i cablaggi all'interno degli edifici;
  • tutte le applicazioni/macchinari alimentati a corrente elettrica di uso industriale e civile.

Le sorgenti di campi HF (high frequency) comprendono:

  • impianti industriali a induzione magnetica, a perdite dielettriche e a microonde;
  • ponti radio;
  • antenne per telefonia mobile (900÷2200 MHz);
  • forni a microonde (0.3÷3 GHz);
  • radar e collegamenti satellitari (3÷30 GHz).

In caso di mancata identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi e di mancata adozione di misure di prevenzione e protezione sono previste sanzioni penali e pecuniarie per il datore di lavoro e la dirigenza dell'azienda.

I servizi offerti da Quadra sono i seguenti:

  • valutazione tramite misure a campo delle esposizioni alle diverse tipologie di sorgenti di campo elettromagnetico a bassa ed alta frequenza presenti in stabilimento;
  • identificazione delle eventuali sorgenti di pericolo e dei lavoratori esposti al rischio, nonché individuazione e quantificazione del rischio da esposizione attraverso il confronto con i limiti normativi;
  • in caso di sussistenza del rischio da esposizione a campi elettromagnetici, progettazione dei possibili interventi miranti a eliminare o ridurre il rischio nell'ambiente lavorativo;
  • stesura del documento di valutazione del rischio;
  • attività di informazione e formazione dei lavoratori.

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