QUANDO "SCADE" LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI E DATORI DI LAVORO/RSPP?

Uno dei principali obblighi in materia di salute e sicurezza in capo al Datore di Lavoro è quello di adempiere agli obblighi di formazione dei propri lavoratori secondo quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. Questo articolo ha subito modifiche nel corso degli anni e ulteriori modifiche sono previste per i prossimi mesi con la pubblicazione di un nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.  (questo paragrafo lo metterei come premessa all’inizio dell’articolo)

Per quanto riguarda la formazione, il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento a:

  • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

  • della costituzione del rapporto di lavoro (o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di lavoratori somministrati);
  • del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie o nuove sostanze e miscele pericolose

Quanto dura la validità di un corso preposto?

Allo stato attuale, l’articolo 37 non risulta immediatamente chiaro almeno per quanto riguarda la formazione prevista per il preposto. In particolare, il panorama formativo in vigore per questa figura è il seguente:

  • L’Accordo del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definisce che i preposti debbano ricevere una formazione aggiuntiva a quella dei lavoratori di almeno 8 ore. L’aggiornamento è invece previsto che sia ogni 5 anni di almeno 6 ore.

Lo stesso accordo definisce che una parte della formazione iniziale dei preposti (in particolare i primi 5 punti definiti al punto 5 del medesimo accordo) e l’aggiornamento quinquennale possano essere svolti in modalità di apprendimento in e-learning.

  • L’articolo 37, relativamente ai preposti, è stato modificato nel 2021 ed ora prevede che:
    • i preposti ricevano una formazione e un aggiornamento periodico secondo quanto sarà contenuto in un nuovo Accordo Stato Regioni che avrebbe dovuto essere pubblicato entro il 30 giugno 2022 ma del quale si è tuttora in attesa.
    • la formazione e l’aggiornamento periodico dei preposti, siano svolti interamente con modalità in presenza e siano ripetuti con cadenza almeno biennale.

Alla luce di quanto indicato le domande che tutti si fanno sono:

  • L’aggiornamento deve essere fatto ogni 2 o 5 anni?
  • La formazione iniziale e l’aggiornamento devono essere svolte interamente in presenza?

La risposta a queste domande può essere trovata nella circolare n.1/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che indica che In assenza del nuovo accordo […] i preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011” e che “I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 […]. “

La stessa circolare riporta inoltre che “[…] i nuovi obblighi […], ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.”

Pertanto, fino alla pubblicazione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano vale quanto segue:

  • la frequenza di aggiornamento dei preposti è quinquennale
  • una parte della formazione iniziale e l’aggiornamento possono essere svolti anche non in presenza.

QUAL È LA FORMAZIONE PER LE ALTRE FIGURE?

Per lavoratori e dirigenti la situazione è molto più semplice e il tutto è definito dall’Accordo del 21 dicembre 2021 che per i lavoratori prevede che la durata sia proporzionale al livello di rischio della mansione svolta. Quindi, in relazione alla categoria ATECO di riferimento, la durata minima dei corsi dovrà essere di:

  • 8 ore nei settori a rischio basso (4 di formazione generale e 4 di formazione specifica);
  • 12 ore nei settori a rischio medio (4 di formazione generale e 8 di formazione specifica);
  • 16 ore nei settori a rischio alto (4 di formazione generale e 12 di formazione specifica).

Per i dirigenti, il medesimo Accordo prevede una formazione iniziale di 16 ore in sostituzione a quella del lavoratore.

Sia per lavoratori che per dirigenti è previsto un aggiornamento quinquennale di 6 ore.

Invece, la formazione prevista per i datori di lavoro che ricoprono direttamente il ruolo di RSPP è definita dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Come per i lavoratori, il percorso formativo ha una durata variabile in funzione del livello di rischio dell’azienda:

  • 16 ore nei settori a rischio basso con aggiornamento quinquennale di 6 ore;
  • 32 ore nei settori a rischio medio con aggiornamento quinquennale di 10 ore;
  • 48 ore nei settori a rischio alto con aggiornamento quinquennale di 14 ore;

Infine, un’importante modifica apportata dalla Legge n.215 del 17 dicembre 2021 all’articolo 37 è stata quella di prevedere una formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche per i datori di lavoro (finora unici esenti da obblighi formativi a meno di non ricoprire anche l’incarico di RSPP). Tuttavia, i contenuti e le durate dei corsi di formazione previsti per queste figure non sono ancora stati definiti e saranno contenuti in un Accordo Stato Regioni che deve ancora essere pubblicato.

Quadra S.r.l. organizza presso la propria sede corsi di formazione e aggiornamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro per Lavoratori, Preposti e Dirigenti, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

I corsi previsti dall’art.37 del D.Lgs. n.81/08 sono pienamente conformi ai requisiti dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per durata, contenuti e modalità di erogazione.

I corsi di aggiornamento per RSPP, conformi all’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016, forniscono crediti formativi necessari per mantenere la qualifica come previsto dall’art.32 del D.Lgs. n.81/2008.

I corsi di aggiornamento per RLS sono svolti in collaborazione con l’Organismo Paritetico della Provincia di Bergamo (Confindustria – CGIL – CISL – UIL) e validi ai fini dell’aggiornamento annuale obbligatorio.

Quadra S.r.l. è Operatore Accreditato per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritto al n.822 dell’Albo della Regione Lombardia – Sezione B ed è iscritta alla Categoria II (Formazione sulle tematiche dell’ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) dell’Elenco dei Soggetti Proponenti sugli Avvisi del Conto di Sistema di Fondimpresa (prot.25037/2015).

Tutti i consulenti sicurezza sul lavoro di Quadra con sede a Monza e che collaborano a Milano, Bergamo, Lodi e in provincia sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale del 6 marzo 2013 che stabilisce i Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

Non esitare a contattarci per avere maggior informazioni.

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