QUANDO "SCADE" LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI E DATORI DI LAVORO/RSPP?

Uno dei principali obblighi in materia di salute e sicurezza in capo al Datore di Lavoro vi è quello di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori, come previsto dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.

Per quanto riguarda la formazione, il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento a:

  • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

  • della costituzione del rapporto di lavoro (o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di lavoratori somministrati);
  • del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie o nuove sostanze e miscele pericolose

Quando dura la validità di un corso preposto?

La durata, i contenuti minimi e le modalità di organizzazione ed erogazione della formazione di lavoratori, preposti e dirigenti, inizialmente lasciati alla discrezione di ciascun datore di lavoro, sono stati definiti in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 e formalizzati con l’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Ad esempio, l’Accordo prevede che la durata della formazione dei lavoratori sia proporzionale al livello di rischio della mansione svolta e quindi, in relazione alla categoria ATECO di riferimento, la durata minima dei corsi dovrà essere di:

  • 8 ore nei settori a rischio basso (4 di formazione generale e 4 di formazione specifica);
  • 12 ore nei settori a rischio medio (4 di formazione generale e 8 di formazione specifica);
  • 16 ore nei settori a rischio alto (4 di formazione generale e 12 di formazione specifica).

L’accordo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.8 dell’11 gennaio 2012, prevede un aggiornamento quinquennale della formazione per tutti i ruoli disciplinati dall’accordo stesso (lavoratori, preposti e dirigenti) di durata minima di 6 ore. Tale aggiornamento, da svolgere preferibilmente in modo da distribuire le ore nell’arco temporale di riferimento, deve obbligatoriamente concludersi entro la fine del quinquennio.

Alla luce di queste considerazioni i termini di scadenza dell’arco temporale entro il quale effettuare l’aggiornamento della formazione di lavoratori, preposti e dirigenti sono:

  • 11 gennaio 2017 per soggetti formati entro il quinquennio precedente la data di pubblicazione degli accordi;
  • entro 5 anni dall’effettivo completamento del percorso formativo, per i soggetti formati successivamente all’11 gennaio 2012.

I lavoratori e i preposti formati da oltre 5 anni rispetto alla data dell’11 gennaio 2012 avrebbero invece dovuto aggiornare la propria formazione entro l’11 gennaio 2013.

In caso di inadempienza, ad esempio la mancata erogazione della formazione o degli aggiornamenti, il datore di lavoro e/o il dirigente sono passibili di sanzioni penali quali l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.315 a 5.699 euro.

È opportuno sottolineare che le stesse scadenze devono essere tenute in considerazione per l’aggiornamento della formazione dei datori di lavoro che svolgono il compito di RSPP, conformemente a quanto previsto dall’art.34 del D.Lgs.81/08. In questo caso la durata, i contenuti minimi e le modalità di organizzazione ed erogazione della formazione sono fissati dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, anch’esso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11 gennaio 2012.

Pertanto i termini di scadenza dell’arco temporale entro il quale effettuare l’aggiornamento della formazione dei datori di lavoro / RSPP sono:

  • 11 gennaio 2017 per i datori di lavoro RSPP che si sono formati entro l’11 gennaio 2012;
  • entro 5 anni dall’effettivo completamento del percorso formativo, per i datori di lavoro RSPP che si sono formati successivamente all’11 gennaio 2012.

Quadra S.r.l. organizza presso la propria sede corsi di formazione e aggiornamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro per Lavoratori, Preposti e Dirigenti, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

I corsi previsti dall’art.37 del D.Lgs. n.81/08 sono pienamente conformi ai requisiti dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per durata, contenuti e modalità di erogazione.

I corsi di aggiornamento per RSPP, conformi all’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016, forniscono crediti formativi necessari per mantenere la qualifica come previsto dall’art.32 del D.Lgs. n.81/2008.

I corsi di aggiornamento per RLS sono svolti in collaborazione con l’Organismo Paritetico della Provincia di Bergamo (Confindustria – CGIL – CISL – UIL) e validi ai fini dell’aggiornamento annuale obbligatorio.

Quadra S.r.l. è Operatore Accreditato per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritto al n.822 dell’Albo della Regione Lombardia – Sezione B ed è iscritta alla Categoria II (Formazione sulle tematiche dell’ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) dell’Elenco dei Soggetti Proponenti sugli Avvisi del Conto di Sistema di Fondimpresa (prot.25037/2015).

Tutti i formatori di Quadra sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale del 6 marzo 2013 che stabilisce i Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

Nei prossimi giorni pubblicheremo il nuovo calendario dei corsi per l’anno 2022 sul sito sicurezza.quadrasrl.net, insieme al programma dettagliato, ai costi e alla scheda di iscrizione.

Resta valida la tradizionale offerta formativa di Quadra presso la sede del cliente, che consente di personalizzare i temi da trattare, la metodologia didattica e il calendario dei corsi, oltre a ottimizzare tempi e costi delle risorse coinvolte.

Non esitare a contattarci per avere maggior informazioni.

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