Acque reflue assimilabili – le novità introdotte dalla Regione Lombardia

Il 2 aprile 2019 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale del 2 aprile 2019 il Regolamento Regionale n°6 del 29 marzo 2019 che, nell’ambito della regolamentazione degli scarichi idrici, ha apportato alcuni elementi di novità per quanto riguarda le acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche.

Le acque reflue assimilabili sono costituite da acque reflue industriali le quali, per particolari requisiti qualitativi e quantitativi, possono essere considerate come acque reflue domestiche, con conseguente notevole semplificazione in sede di richiesta di autorizzazione allo scarico e, se del caso, controlli e monitoraggi.

Il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) non riporta una puntuale definizione di “acqua reflua assimilabile” ma all’art. 101, commi 7 e 7 bis definisce le seguenti tipologie di acque assimilabili:

a) Provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

b) Provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;

c) Provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola […];

d) Provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura [..];

e) Aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;

f) Provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

g) Le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari […].

Come si evince da quanto riportato alle lettere e) e f), le Regioni possono legiferare in proprio in materia, ad esempio, definendo altre tipologie di acque reflue che possano essere annoverate tra quelle “assimilabili alle domestiche”.

Con specifico riferimento alla Regione Lombardia, il Regolamento Regionale n°3/2006 aveva già definito come assimilabili, le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, fosse esprimibile mediante specifici parametri chimico-fisici (con specifica esclusione però degli effluenti di allevamento e delle acque di raffreddamento).

Il Regolamento n°3/2006, tuttora vigente, specifica inoltre come l’autorità competente (Ufficio d’Ambito), sulla base delle attività da cui derivano le acque reflue, può procedere alla valutazione della assimilazione delle acque stesse, senza necessità di eseguire accertamenti analitici, se le attività presentano un consumo d’acqua medio giornaliero inferiore a 20 mc, introducendo quindi un criterio “quantitativo”.

Le varie Autorità d’Ambito Provinciali, avevano quindi legiferato ciascuna le diverse tipologie di acque reflue che potessero essere assimilate alle acque reflue domestiche. Si riportano, a titolo di esempio, le tipologie identificate dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano:

  1. Lavanderie ad umido;
  2. Operazioni di scambio termico purché lo scarico sia costituito da acque che non abbiano avuto nessun contatto con il mezzo soggetto allo scambio termico e purché la pressione di esercizio di tali acque risulti superiore a quella del mezzo fluido soggetto a scambio termico;
  3. Lavaggio delle attrezzature nei laboratori odontotecnici a condizione che i materiali e le sostanze impiegate nell’attività vengano smaltiti come rifiuti ai sensi 152/06 parte quarta;
  4. Lavaggio della vetreria e delle attrezzature nei laboratori di analisi chimiche, analisi biologiche, analisi mediche a condizione che le matrici analizzate, i reattivi, i reagenti vengano smaltiti come rifiuti […];
  5. Gestione e manutenzione degli impianti pubblici di emungimento, adduzione e distribuzione di acqua potabile [..].
  6. Produzione di vapore ad uso tecnologico (condense);
  7. Scambio ionico per l’addolcimento delle acque di rete o di pozzo per usi interni tecnologici e/o alimentari (reflui di rigenerazione delle colonne);
  8. Osmosi inversa per la demineralizzazione delle acque di rete o di pozzo per usi interni tecnologici e/o alimentari (concentrati).

Per le attività da 1 a 5 l’assimilabilità è prevista per consumi idrici medi giornalieri inferiori a 20 mc mentre per le attività da 6 a 8 i consumi idrici devono essere inferiori a 5 mc/g.

Come si può notare, alcune delle attività (vedi le “Operazioni di scambio termico”) non sono di facile interpretazione mentre altre (“condense per produzione di vapore“) possono risultare piuttosto limitative, non contemplando ad esempio le condense di impianti termici/climatizzazione.

L’entrata in vigore del nuovo Regolamento Regionale non ha introdotto una variazione sostanziale delle tipologie di acque reflue industriali assimilabili, ma ha razionalizzato e allo stesso tempo semplificato le norme di settore, identificando in modo chiaro tipologie di acque reflue e relative attività, definendo in unico documento quanto precedentemente indicato nel Regolamento n°3/2006 e nelle indicazioni specifiche delle Autorità d’Ambito.

Il nuovo Regolamento, nell’Allegato B, definisce quindi in modo chiaro quali acque reflue assimilabili alle domestiche le seguenti:

a) Provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

b) Provenienti da pompe di calore;

c) Costituite da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti;

d) Costituite da condense degli impianti di condizionamento;

e) Provenienti da rigenerazione di sistemi di addolcimento di acque destinate a usi tecnologici;

f) Provenienti da svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso;

g) Provenienti dalle categorie di attività elencate in tabella 1 (riportata di seguito)

È stata inoltre mantenuta la possibilità di assimilare alle acque reflue domestiche quelle il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante specifici parametri, invariati rispetto a quelli di cui alla Tabella 1 dell’Allegato b del vigente Regolamento Regionale n°3/2006.

 

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