Emissioni da impianti di combustione

Sulla GU 16 dicembre 2017, n. 293 è stato pubblicato il D.Lgs 15 novembre 2017, n. 183 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”.

Tale norma ha modificato la Parte Quinta del D.Lgs n°152 del 3 aprile 2006 sia per quanto concerne i medi impianti di combustione (impianti di potenza termica superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW alimentato con i combustibili di cui all’allegato X alla parte V del D.Lgs. n°152 del 3 aprile 2006 o con le biomasse rifiuto previste dall’allegato II alla Parte V del medesimo Decreto) sia attraverso un complessivo riordino della normativa sugli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

I medi impianti, come sopra definiti, dovranno essere assoggettati, a decorrere dal 2023 e, per impianti con potenza termica inferiore a 5 MW, dal 2028 a specifica autorizzazione di carattere generale ai sensi dell’art.272 comma 3 del medesimo D.Lgs. n°152 del 3 aprile 2006. Fino a tale data gli impianti di combustione saranno tenuti a rispettare i limiti di emissione previsti per gli impianti annoverati oggi tra quelli di cui all’allegato IV alla parte V del D. Lgs. n°152 del 3 aprile 2006 (impianti di potenza termica inferiore a 3 MW alimentati a metano o GPL).

Il Decreto Legislativo è entrato in vigore il 19 dicembre 2017.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *