Sottoprodotti

La Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, attuata in Italia con il D.Lgs. n. 205/2010, stabilisce che la priorità principale della gestione dei rifiuti deve essere la prevenzione della produzione. A tal proposito prevede che la normativa e la politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti siano orientate dalla seguente gerarchia:

  1. prevenzione
  2. preparazione per il riutilizzo
  3. riciclaggio
  4. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
  5. smaltimento

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale e nel rispetto di tale gerarchia devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono […] il miglior risultato complessivo (art. 179 del D.Lgs.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale).

A tal proposito, un'analisi approfondita dei processi potrebbe consentire di individuare nuove modalità di gestione dei residui di lavorazione originati dal ciclo produttivo dell’azienda, classificarli come sottoprodotti e definire procedure e istruzioni dedicate al fine di gestire e tenere sotto controllo tale processo.

Per poter classificare un residuo di lavorazione come "sottoprodotto" e non come rifiuto è necessario che la sostanza o l'oggetto soddisfi tutte le seguenti condizioni (art.184-bis del D.Lgs.152/06 e sm.i.):

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Tale valutazione deve essere molto accurata e supportata da adeguate evidenze dal momento che in alcune condizioni non è semplice definire se è necessario applicare le prescrizioni in materia di rifiuti o se è possibile gestire i residui di lavorazione come sottoprodotti. In caso di difetto interpretativo, gli inadempimenti in materia di rifiuti sono fortemente sanzionati, sia penalmente sia con la potenziale applicazione del D.Lgs.231/01.

Con il D.M. 13 ottobre 2016, n. 264, sono stati definiti dei criteri da seguire per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti, definendo alcune regole con le quali il produttore/detentore può dimostrare di soddisfare le condizioni generali previste dall’articolo 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006.

La classificazione dei residui di lavorazione come "sottoprodotti" e l'adozione di procedure dedicate a gestire adeguatamente tale processo consentiranno di perseguire l’obiettivo di adottare la migliore opzione ambientale per prevenire/ridurre la produzione di rifiuti, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

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