Giudizio di idoneità e dati sanitari aggregati: modificata la documentazione

[vc_row][vc_column][vc_separator][vc_column_text]Con il Decreto Ministeriale del 12 luglio 2016 recante “Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori” (G.U. n. 184 del 08/08/2016) sono stati modificati gli allegati 3A e 3B del D.Lgs. 81/08 relativi al modello di cartella sanitaria e di rischio e alla trasmissione dei dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza, adempimenti in capo al Medico Competente.

In particolare:

  • Allegato 3A (Contenuti della cartella sanitaria e di rischio), eliminazione della firma del lavoratore sul certificato di idoneità fra i contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione.
  • Allegato 3B (Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori), varie modifiche e integrazioni sia nei contenuti sia nelle modalità di trasmissione, che dovrà avvenire unicamente attraverso la piattaforma telematica del portale INAIL.

Il medico Competente dovrà quindi modificare la raccolta dei dati sanitari di quest’anno al fine di poterli trasmettere correttamente entro il primo trimestre del 2017.

Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria e ai compiti del medico competente sono definiti nella sezione V, capo III del titolo I del D.Lgs.81/08. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata sul sito dell’INAIL[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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