Inquinamento idrico e scarichi industriali

La normativa di riferimento che disciplina le acque, i corpi idrici e gli scarichi industriali è la sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 (tutela delle acque dall'inquinamento), che all’art. 74 da alcune importanti definizioni:

  • acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche
  • acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Sono invece richiamate all’articolo 113 le “Acque meteoriche di dilavamento” e le “Acque di prima pioggia” la cui regolamentazione ed eventuale autorizzazione è demandata alle singole regioni.

Per quanto riguarda la gestione delle acque di scarico industriale bisogna fare riferimento ai titoli III e IV del suddetto decreto, che definiscono le modalità di autorizzazione e controllo degli scarichi nei diversi recettori (tutela e disciplina degli scarichi). In particolare l’art. 124 definisce il principio fondamentale che:

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati,

sebbene gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico.

Il gestore di stabilimenti che originano scarichi di acque reflue deve inoltrare una domanda di autorizzazione all’ente competente sia per gli scarichi convogliati in acque superficiali o sotterranee, sia per quelli in pubblica fognatura. L’autorizzazione contiene le prescrizioni tecniche e i limiti che dovranno essere rispettati, stabiliti in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori, della salute pubblica  e comunque nei limite previsti dal D.Lgs.152/06. In caso di modifiche qualitative e/o quantitative degli scarichi (trasferimento in altro luogo, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico con caratteristiche diverse da quelle dello scarico preesistente, modifica dei processi o delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico) deve essere richiesta una modifica dell'autorizzazione.

Alcune categorie di acque reflue possono essere assimilate alle acque reflue domestiche e pertanto non essere soggette ad autorizzazione, sulla base di criteri specifici indicati dalla normativa regionale. Allo stesso modo, le regioni definiscono la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia, per le quali potrebbero essere previste specifiche modalità di gestione o l'obbligo di autorizzazione.

 

Il personale di Quadra S.r.l. fornisce assistenza e supporto tecnico alle aziende per:

  • redazione delle domande di autorizzazione allo scarico per acque reflue industriali e, se del caso, meteoriche di prima pioggia e di dilavamento nel rispetto della normativa applicabile sia nazionale sia Regionale (Autorizzazione Unica Ambientale);
  • supporto e affiancamento in tutte le fasi dell'iter amministrativo, dalla presentazione della domanda alla partecipazione alla conferenza di servizi con la pubblica amministrazione (provincia, comune, ARPA, ecc.);
  • verifica dei presupposti di assimilabilità delle acque reflue alle acque reflue domestiche;
  • assistenza per il rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione e per l’adeguamento tecnico;
  • monitoraggio analitico delle acque reflue;
  • verifica di conformità legislativa e assistenza all'adeguamento circa le ulteriori disposizioni in materia di scarichi idrici (denunce annuali delle acque reflue scaricate agli Enti gestori, eventuali piani di monitoraggio per scarichi in corpo idrico superficiale o su suolo/sottosuolo).

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