Rischio biologico – Non solo Coronavirus: prevenzione del rischio legionellosi

All’interno della Valutazione dei Rischi di molte aziende, a meno che queste non svolgano specifiche attività, il “Rischio Biologico” viene sovente trascurato. In egual misura, l’attuale emergenza correlata alla diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) ha invece portato ad un aumento dell’attenzione verso i rischi biologici nei luoghi di lavoro, anche se il rischio associato al virus SARS-CoV-2, non essendo connaturato ad alcuna tipologia di attività svolta o apparecchiature/impianti utilizzati, è da annoverarsi tra i rischi generici.

Il SARS-CoV-2 non è comunque l’unico agente biologico al quale prestare attenzione; Un altro agente biologico in grado di causare affezioni delle vie respiratorie è infatti il batterio della legionella, responsabile della legionellosi.

Negli ultimi anni, si è assistito ad un sensibile aumento dei casi, per gli esperti imputabile anche all’aumento delle diagnosi corrette e al maggior rispetto dell’obbligo di segnalazione.

Figura 1 – Numero di casi e tasso di incidenza della legionellosi dal 1997 al 2018 (Fonte ISS N – Novembre 2019)

Come riportato nel Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità del Novembre 2019, nel corso del 2018 si sono verificati due importanti eventi epidemici: il primo ha coinvolto 52 persone, di cui 5 decedute, residenti nella città di Bresso (MI); il secondo ha coinvolto 105 persone residenti in alcuni comuni situati tra le province di Brescia e di Mantova. Anche in seguito a questi eventi, la Regione Lombardia ha emanato norme specifiche volte ad un potenziamento delle misure di prevenzione (Legge Regionale n°9 del 06/06/2019) mediante l’istituzione, presso i Comuni, di un catasto regionale degli impianti ritenuti maggiormente critici per lo sviluppo e diffusione del batterio (torri di raffreddamento a circuito aperto e a circuito chiuso, condensatori evaporativi, raffreddatori evaporativi, scrubber, utilizzati in impianti di climatizzazione di edifici residenziali o ad uso produttivo e in processi industriali.

Il batterio della legionella, presente negli ambienti acquatici sia naturali (acqua dolce di laghi e fiumi) sia artificiali (impianti idrici) si trasmette per via respiratoria mediante l’inalazione di goccioline/aerosol contenenti il microorganismo che può quindi facilmente raggiungere le vie respiratorie, dove sviluppa l’infezione.

Le normative emanate negli anni fanno riferimento a due accordi “Stato – Regioni e Province autonome” emanate dalla presidenza del consiglio dei ministri nel 2013 e nel maggio del 2015. Il primo definisce la procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento dell’aria» mentre il secondo traccia «le linee guida per la prevenzione per il controllo della legionella». Quest’ultimo accordo ha avuto il merito di avere riunito aggiornato e integrato tutte le indicazioni riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative: ‘Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi’ (maggio 2000); “Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive e termali” (febbraio 2005) e “Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi” (febbraio 2005).

Dal punto di vista legislativo, un contributo notevole alla prevenzione dei casi di infezione da legionella è dato dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), che impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi potenzialmente presenti negli ambienti di lavoro, compreso il rischio da esposizione ad agenti biologici (Titolo X).

Nello specifico, l’allegato XLVI al Decreto, in una scala da 1 a 4, “classifica la Legionella in classe 2: agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”.

Riguardo invece il rischio biologico le misure di prevenzione generali, che comprendono misure tecniche, organizzative e procedurali, sono indicate nell’art. 272; mentre misure specifiche sono previste per le strutture sanitarie e veterinarie (art. 274-allegato XLVII), per i laboratori e gli stabulari (art. 275-allegato XLVII), per i processi industriali (art. 276-allegato XLVIII) e in caso di incidenti che possono provocare dispersione nell’ambiente (art. 277).

La valutazione del rischio può essere articolata nelle seguenti fasi:

  • Fase 1 – Valutazione delle attività svolte e studio approfondito degli impianti presenti comprensivo di individuazione punti critici (torri evaporative, scrubber, impianti di condizionamento, serbatoi di accumulo, docce presso servizi igienici ecc);
  • Fase 2 – Effettuazione di campionamenti per successive analisi di laboratorio presso punti specifici degli impianti;
  • Fase 3 – Redazione del Documento di Valutazione del Rischio, basato sulle valutazioni e i risultati delle due fasi precedenti dove le attività e gli impianti potranno essere classificati in base al rischio (alto, medio o basso);
  • Fase 4 – Contenimento/abbattimento delle colonie batteriche eventualmente riscontrate mediante l’uso di prodotti e attrezzature tecnologiche specifiche sia sull’impianto idrico che sull’impianto aeraulico e verifica della dotazione di DPI specifici (per la protezione delle vie respiratorie) oppure modifiche da apportare alla rete idrica o aeraulica (coibentazioni, sistemi di flussaggio, eliminazione rami morti ecc);
  • Fase 5 – Effettuazione di operazioni volte al mantenimento, sotto i limiti di legge, della concentrazione del batterio secondo frequenze prestabilite mediante interventi manutentivi (pulizia, disincrostazione, disinfezione, manutenzioni valvole termostatiche e termostati, trattamenti chimici, scelta materiali ecc).

Tra le categorie di lavoratori soggette ad un rischio specifico di legionellosi, si segnalano i lavoratori delle strutture sanitarie, i lavoratori addetti alla manutenzione dei sistemi di condizionamento dell’aria o di fornitura di acqua, in piscine natatorie nonché dentisti, addetti ai servizi di autolavaggio, addetti al trattamento delle acque di scarico in diverse industrie (es. settore alimentare, cartiere).

Nell’espletamento degli obblighi di cui al D.Lgs.81/08 e nell’implementazione delle attività sopra riportate, i datori di lavoro, gli RSPP e le altre figure professionali operanti nel settore della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro, possono fare riferimento ai seguenti documenti:

QUADRA può fornire consulenza e supporto operativo per:

  • Redazione della Valutazione del Rischio Biologico.
  • Redazione di procedure gestionali volte alla prevenzione del Rischio;
  • Assolvimento di adempimenti amministrativi.

In collaborazione con Laboratorio certificato, QUADRA può fornire inoltre un servizio di Analisi Microbiologiche specifiche.