QUANDO UN RESIDUO DI PRODUZIONE PUO’ ESSERE CLASSIFICATO COME SOTTOPRODOTTO?

Il Decreto Legislativo 152/2006, c.d. Testo Unico Ambientale, stabilisce che è possibile classificare un residuo di lavorazione come “sottoprodotto” (e non come rifiuto) quando la sostanza o l’oggetto in questione soddisfa quattro condizioni specifiche, in particolare quelle definite nell’articolo 184-bis:

  1. la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  2. è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  3. la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  4. l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

 

Sebbene la normativa comunitaria prediliga da tempo la prevenzione rispetto al recupero nella gerarchia della gestione dei rifiuti (vedi la Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008) la complessità della materia e le pesanti sanzioni in caso di errata classificazione ha però condizionato nel tempo le scelte dei produttori, disincentivando la gestione dei residui di lavorazione come sottoprodotti anche quando era relativamente semplice verificare il rispetto dei suddetti requisiti.

 

Al fine di favorire ed agevolare l’utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, nonché per assicurare maggiore uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione della definizione di rifiuto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato il Decreto Ministeriale n.264 del 13 ottobre 2016 che definisce il “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.38 del 15/02/2017 è entrato in vigore il 02 marzo 2017 e definisce alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare la sussistenza delle condizioni generali del già menzionato articolo 184 bis D.Lgs.152/06. È fatta salva la possibilità di dimostrare il rispetto dei requisiti con altri mezzi, anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel decreto, ma garantendo i requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore, ove presenti.

 

In particolare il regolamento si sofferma su alcuni aspetti specifici della gestione del sottoprodotto, quali:

  • la certezza dell’utilizzo (“…il produttore e il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l’organizzazione e la continuità di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consente l’identificazione e l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto”);
  • l’utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale (…”Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attivit à e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo”);
  • le modalità di deposito e movimentazione (…”il sottoprodotto è depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori”);
  • la documentazione probante (schede tecniche, dichiarazioni di conformità, etc.)

Infine, nell’allegato 1 del decreto è riportato un elenco delle principali norme che regolamentano l’impiego di una particolare tipologia di sottoprodotto (Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia), nonché una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del blog dedicata ai “Sottoprodotti”.

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