Come noto, fra le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale dal D.Lgs. n. 102/2020 vi è quella relativa alla necessità di limitare l’uso di sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione e mutagene, delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e delle sostanze SVHC (ovvero classificate estremamente preoccupanti dal Regolamento REACH) prevedendone la sostituzione non appena tecnicamente ed economicamente possibile, con particolare riferimento ai cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.
A tal proposito il nuovo art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/06 prevede che i gestori degli stabilimenti in cui si usano queste sostanze valutino la loro possibile sostituzione (disponibilità di alternative, fattibilità tecnica ed economica della sostituzione, etc.) predisponendo periodicamente una relazione dedicata da trasmettere all’autorità competente ogni 5 anni.
Per gli stabilimenti in esercizio al 28 agosto 2020 il termine previsto per l’invio della prima relazione è fissato al 28 agosto 2021.
Sulla base delle relazioni ricevute l’autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione inoltre, nel caso una sostanza utilizzata nel ciclo produttivo dovesse rientrare nel campo di applicazione a seguito di una modifica della classificazione, il gestore dell’attività dovrà presentare una specifica domanda di autorizzazione entro tre anni dalla modifica.
Vista la complessità della tematica e la necessità di uniformare la gestione dell’adempimento Regione Lombardia ha emanato la DGR n. XI/4837 del 7 giugno 2021 recante “Linea guida regionale per l’applicazione degli adempimenti previsti dall’art. 271 c.7bis del d.lgs. 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose”, pubblicata sul BURL del 10 giugno 2021. In particolare il documento si prefigge di:
- chiarire quali siano le sostanze/miscele che devono essere oggetto di indagine;
- chiarire il campo di applicazione delle disposizioni dell’art. 271 c.7bis;
- fornire alcuni criteri utili a valutare la ‘fattibilità tecnico-economica’ degli interventi conseguenti alla sostituzione delle sostanze/miscele oggetto di indagine, in particolare sulla base del principio della “significatività” delle emissioni delle sostanze;
- delineare una procedura che consenta di adempiere alle disposizioni di cui all’art. 271 c.7bis attraverso una serie fasi di indagine consequenziali al fine di garantire adeguati livelli di uniformità e proporzionalità ai processi valutativi.
Si riporta a titolo di esempio uno stralcio della linea guida regionale in cui sono riepilogate le sostanze/miscele da prendere in considerazione nella valutazione:
Sulla pagina tematica dedicata del sito di Regione Lombardia sono presenti ulteriori informazioni e chiarimenti.