Regione Lombardia – Gestione dei rifiuti costituiti da dispositivi di protezione usati nell’ambito dell’emergenza sanitaria

Nel corso dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, il ricorso all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale ha inevitabilmente generato una grande quantità di rifiuti che necessitano di corretta gestione, dalla raccolta allo smaltimento finale.

Indipendentemente dall’andamento dei contagi, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, tipicamente mascherine e guanti monouso, perdurerà almeno fino al termine dell’emergenza sanitaria, ad oggi fissata al 31 luglio 2020 e, stante l’utilizzo dei dispositivi sia in ambito professionale sia domestico, interesserà sia la gestione dei rifiuti urbani (da intendersi come quelli generati all’interno di utenze domestiche) sia quella dei rifiuti assimilabili agli urbani o speciali (da intendersi come quelli generati all’interno di attività economiche/produttive). La gestione dei rifiuti speciali ha assunto certamente maggiore rilevanza soprattutto a seguito della riapertura delle attività produttive.

La gestione dei rifiuti in questo contesto emergenziale è stata regolamentata sia a livello nazionale sia a livello locale e ha visto il contributo anche di altri enti (Commissione Europea, Istituto Superiore di Sanità (ISS), Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

A livello nazionale si segnala la legge n°27 del 24 aprile 2020 che ha disposto che il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. n°152 del 3 aprile 2006, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.

Gli interventi a livello regionale sono stati effettuati richiamando la possibilità per le Regioni, prevista dall’art.191 del D.Lgs. n°152 del 3 aprile 2006, di adottare ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga a disposizioni vigenti, in situazioni di emergenza.

Per quanto riguarda la Regione Lombardia, l’Ordinanza n°520 del 1 aprile 2020, ha individuato modalità straordinarie in tema di raccolta rifiuti, potenzialità di stoccaggio e trattamento degli impianti recupero e smaltimento e fornito indicazioni circa le modalità di spazzamento delle strade.

La recente Ordinanza n°544 del 29 maggio 2020, oltre ad avere apportato modifiche alla Ordinanza n°520 in materia di smaltimento dei rifiuti e spazzamento stradale, stabilisce, con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti rappresentati da dispositivi di protezione usati generati all’interno di attività economiche, che tali rifiuti possono essere assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al gestore del servizio pubblico di raccolte della frazione di rifiuti indifferenziati aventi codice EER 20.03.01. L’Ordinanza indica come sia comunque possibile attribuire a tali rifiuti il codice EER 15.02.03, purchè gli stessi siano inviati direttamente ad impianti di incenerimento o ad impianti che garantiscano il rispetto dei requisiti definiti al punto 13 dell’Ordinanza n°520 del 01/04/2020 (divieto di selezione e cernita manuale da parte degli operatori, procedure di sanificazione, utilizzo di DPI da parte degli operatori nel rispetto delle indicazioni dell’ISS fornite con nota AOO-ISS 008293 del 12/03/2020 e delle indicazioni di SNPA contenute nel documento del 23 marzo 2020 e di quanto indicato nella nota prot. T1.2020.0013678 del 16/03/2020).

L’Ordinanza indica come, indipendentemente dal codice CER assegnato, tali rifiuti debbano essere gestiti nel rispetto delle indicazioni contenute nel rapporto dell’ISS n°26/2020 in merito alle caratteristiche , posizionamento e movimentazione dei contenitori per la raccolta (identificazione, posizionamento presso punti di uscita dal luogo di lavoro, con soluzioni che minimizzino le possibilità di contatto con il contenitore – ad esempio con apertura a pedale, posizionamento in luoghi aerati e al riparo da agenti atmosferici).

Entrambe le Ordinanze saranno valide, fatte salve successive proroghe, fino al 31 agosto 2020.

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