RAEE – Le nuove regole applicabili dal 15 agosto 2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text]A partire dal 15 agosto 2018 la normativa inerente i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) amplierà il proprio ambito di applicazione includendo nuove AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e, di conseguenza, interessando nuovi Produttori.

L’ampliamento del campo di applicazione della Direttiva 2012/19/UE, recepita in Italia con D.Lgs. 49/2014, ha portato gli addetti del settore a parlare del cosiddetto “Open scope”, traducibile come “Campo di applicazione Esteso”…[…….]

L’estensione del campo di applicazione si basa su una diversa logica di identificazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che devono sottostare al campo di applicazione della normativa, ovvero che debbano essere opportunamente gestite e avviate a trattamento al termine della loro vita utile.

Tale logica è stata tradotta in una sostanziale revisione delle categorie di appartenenza delle apparecchiature soggette, come riportato di seguito:[/vc_column_text][vc_single_image image=”1326″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Come si nota, la definizione delle nuove categorie è molto meno specifica rispetto alle categorie precedenti e pertanto molte AEE che prima non erano inquadrabili in una categoria specifica (es. pompe elettriche, cavi con connettori, prolunghe e avvolgicavo, biciclette elettriche, monopattini elettrici, torrette cablate), ora risulteranno essere soggette a causa della definizione stessa delle nuove categorie, molto più ampia e meno specifica.

Risultano invece escluse dai dettami della normativa europea e nazionale in materia:

  • Apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari;
  • Apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un’altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
  • c) Lampade a incandescenza.

In aggiunta alle apparecchiature sopra elencate, dal 15 agosto 2018 saranno escluse anche le seguenti AEE:

  1. Apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
  2. Utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
  3. Impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti;
  4. Mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
  5. Macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
  6. Apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese;
  7. Dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi.

I principali adempimenti, invariati rispetto a quanto previsto dalla previgente normativa, risultano essere a carico dei produttori di AEE che sono obbligati a finanziare i sistemi di raccolta e le operazioni di recupero delle AEE a fine vita, che in questa fase si identificano come RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

I Produttori di AEE sono definiti come la persona fisica o giuridica che:

  1. Fabbrica o vende AEE apponendovi il proprio marchio;
  2. Vende AEE recanti il proprio marchio (anche se progettate o fabbricate da terzi);
  3. Importa o immette per primo sul mercato nazionale AEE proveniente da un altro Paese;
  4. Vende in Italia AA attraverso siti o piattaforme on line.

I produttori di AEE possono adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge mediante cosiddetti “Sistemi di gestione individuali” o “Sistemi di gestione collettivi”, operanti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale.

I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui sopra, determinano annualmente e comunicano al Ministero dell’ambiente (tramite le Camere di Commercio territorialmente competenti) l’ammontare del contributo necessario per adempiere, nell’anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento. Il produttore, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un’AEE, può applicare sul prezzo di vendita della stessa il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. La presenza del contributo può essere resa nota nell’indicazione del prezzo del prodotto all’utilizzatore finale.

Segnaliamo infine che il Comitato di Vigilanza e Controllo, in previsione della scadenza del 15 agosto 2018, ha recentemente diffuso indicazioni operative per agevolare l’identificazione del nuovo ambito di applicazione, disponibile qui.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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