Prevenzione Incendi – Le modifiche al Codice introdotte dal nuovo Decreto Ministeriale

Assolombarda

Il 12 aprile 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 12 aprile 2019 “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” che ha modificato il Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 (noto anche come “Codice di Prevenzione Incendi”).

Le modifiche apportate al Codice hanno anzitutto portato alla eliminazione del cosiddetto “doppio binario“ nell’ambito della progettazione antincendio di quelle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (elencate nell’Allegato I del D.P.R. n°151/2011), proseguendo quindi nel processo di semplificazione e razionalizzazione del corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, analogamente a quanto è avvenuto e continua ad avvenire in altri ambiti (Sicurezza, Ambiente ecc).

Il Decreto, che sarà in vigore a decorrere dal 21 ottobre 2019, presenta i seguenti elementi di novità:

  1. Ampliamento del campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. (Attività da 19 a 26, 69, 72 e 73 con riferimento alla numerazione di cui all’Allegato I del D.P.R. n° 151/2011)
  2. Obbligatorietà dell’utilizzo del Codice in fase di progettazione delle attività “soggette e non normate” ovvero sprovviste di una propria Regola Tecnica Verticale, in sostituzione dei generali “criteri tecnici di prevenzione incendi”.

L’obbligo di cui al Punto 2 riguarderà, a titolo di esempio, fabbriche, officine meccaniche, depositi, stabilimenti produttivi. Risulteranno soggetti all’obbligo anche gli alberghi (ad esclusione delle strutture turistico ricettive all’aria aperta e i rifugi alpini), le scuole (tranne gli asili nido) e gli edifici storici tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio) aperti al pubblico e destinati a contenere biblioteche, musei ecc).

L’applicazione del Codice di prevenzione incendi diventa inoltre obbligatorio, oltre che per le nuove attività, anche per modifiche e/o ampliamenti delle attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dalle modifiche siano compatibili con gli interventi da realizzare. Non dovesse essere verificata questa condizione permane la possibilità di continuare ad applicare i criteri generali di prevenzione incendi, oppure di applicare i dettami del Codice all’intera attività.

Il Codice potrà inoltre fungere da riferimento anche per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie di cui al D.P.R. n°151/2011, sia per quelle non ricadenti nel campo di applicazione del D.P.R. medesimo).

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