Modifiche al D.Lgs.81/08 – Formazione del datore di lavoro, dirigenti e preposti

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La Legge n.215 del 17 dicembre 2021 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n.146 del 21 ottobre 2021) ha determinato alcune modifiche significative nel D.Lgs.81/08, in vigore dal 21/12/2021. Di particolare rilevanza sono quelle relative alla funzione del preposto e ai relativi obblighi formativi, a cui si aggiungono le indicazioni sulla formazione dei datori di lavoro e sull’addestramento dei lavoratori.

Le principali modifiche hanno riguardato i seguenti articoli del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che nella versione “aggiornata” prevedono che:

  • Art.18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente. Il datore di lavoro […] deve […]
    • b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività
  • Art.19 – Obblighi del preposto. I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono […]
    • f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
  • Art.26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
    • 8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto
  • Art.37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
    • 5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato
    • 7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro […]
    • 7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti […] le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi

A tal proposito si segnala che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha fornito alcune indicazioni relativamente agli aspetti applicativi e sanzionatori dei nuovi obblighi. Con la recente Circolare n.1 del 16/02/2022, infatti, è stato specificato che:

  • la formazione del datore di lavoro sarà disciplinata da un Accordo specifico demandato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento E Bolzano, che ne definirà durata, modalità e contenuti. L’effettivo adempimento dell’obbligo formativo potrà quindi essere verificato solo in seguito a tale provvedimento;
  • in attesa di tale Accordo , che sarà adottato entro il 30 giugno 2022, dirigenti e preposti dovranno continuare ad essere formati secondo le disposizioni previgenti anche con riguardo all’obbligo di aggiornamento periodico;
  • l’obbligo e le modalità di addestramento dei lavoratori previsto dal comma 5 dell’art. 37 D. Lgs. 81/08 è invece da considerarsi già pienamente in vigore e applicabile. Sarà quindi necessario prevedere prove pratiche o esercitazioni applicate, a seconda dei casi, e predisporre apposite registrazioni delle attività effettuate. 

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