F-Gas – Le novità introdotte dal nuovo Decreto

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. P.R.16 novembre 2018, n° 146 che ha abrogato il D.P.R. 43/2012 che definiva ancora le modalità di attuazione del Regolamento (CE) 842/2006 abrogato dal Regolamento (UE) 517/2014 e ai relativi regolamenti di esecuzione.

Le principali novità introdotte dal nuovo Decreto riguardano venditori, installatori e manutentori delle apparecchiature contenenti F-gas rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 517/2014.

Il Decreto è entrato in vigore il 24 gennaio 2019 e tra le principali novità introdotte figura l’istituzione di una “Banca Dati” per gli F-gas, in ottemperanza di quanto previsto all’art.20 del Regolamento (UE) n°517/2014, che verrà gestita dalle Camere di Commercio e avrà la funzione di raccogliere i dati relativi alle vendite di F-gas e alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenenti F-gas, comprensive di quelle tipologie introdotte dal Regolamento (UE) 517/2014 (es. celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero).

Chi vende gas fluorurati ad effetto serra dovrà comunicare al Registro:

a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, qualora le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;

b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.

Chi vende apparecchiature non ermeticamente sigillate dovrà comunicare al Registro:

a) la tipologia di apparecchiatura venduta;

b) il numero e la data della fattura o dello scontrino di vendita;

c) l’anagrafica dell’acquirente;

d) la dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata.

A decorrere dal 24 settembre 2019 l’impresa installatrice di apparecchiature contenti F-gas dovrà invece comunicare:

a) il numero e la data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;

b) l’anagrafica dell’operatore;

c) la data e il luogo di installazione;

d) la tipologia di apparecchiatura;

e) Il codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;

f) La quantità e tipologia di F-gas presente e/o eventualmente aggiunta durante la fase d’installazione;

g) Il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione (nel caso in cui le quantità di gas fluorurati a effetto serra installate sono state riciclate o rigenerate);

h) I dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione.

Sempre a decorrere dal 24 settembre 2019 l’impresa addetta al controllo delle perdite e manutenzione dovrà comunicare, sempre per via telematica, le seguenti informazioni (Queste informazioni sono quelle attualmente riportate sui Registri delle Apparecchiature soggette a controlli periodici, ovvero quelle contenenti F-gas in quantità pari o superiori a 5 teq di CO2).

a) La data e il luogo di installazione;

b) L’anagrafica dell’operatore;

c) La tipologia di apparecchiatura;

d) Il codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;

e) La quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;

f) I dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione;

g) La data e la tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;

h) La quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura;

A decorrere dal mese di settembre 2019 la ditta che esegue lo smantellamento delle apparecchiature dovrà comunicare alla banca dati:

a) La data e il luogo di smantellamento;

b) L’anagrafica dell’operatore;

c) La tipologia di apparecchiatura;

d) Il codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;

e) La quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;

f) Le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell’apparecchiatura;

g) I dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di smantellamento.

Le informazioni relative alla vendita sono comunicate alla banca dati contestualmente alla vendita, le informazioni relative al controllo delle perdite, alla installazione, alla manutenzione, alla riparazione, allo smantellamento devono essere comunicate entro trenta giorni dall’intervento.

In aggiunta, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 517/2014 nell’ambito della certificazione di imprese e persone fisiche, il D.P.R. 146/2018, rispetto al D.P.R. 43/2012, estende il campo di applicazione anche alle seguenti attività:

  • Installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi;
  • Smantellamento di impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore;
  • Smantellamento di impianti di protezione antincendio;
  • Installazione, riparazione e manutenzione di commutatori elettrici.

Alla luce di queste novità, il decreto ha regolamentato le certificazioni che le imprese e le persone fisiche hanno già acquisito ai sensi della previgente normativa (D.P.R. 43/2012) precisando che:

  • I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti f-gas, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento (UE) 2015/2067 esclusivamente per dette apparecchiature fisse.
  • I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 per svolgere attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento (UE) 2015/2066 esclusivamente per detta attività.

Infine il D.P.R. 146/2018 prevede che le persone fisiche e le imprese che, alla data del 24 gennaio 2019, risultano iscritte al Registro telematico nazionale ma non ancora certificate, dovranno conseguire la certificazione entro il 23 settembre 2019 altrimenti, previa notifica all’interessato, saranno cancellati dal Registro stesso.

Restano valide le qualifiche delle persone fisiche (cosiddetto “Patentino F-gas”) e delle imprese emesse ai sensi del Regolamento (CE) 842/2006, nei quali casi l’ente di certificazione estende l’efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche anche per le attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

 

Per quanto riguarda i proprietari di apparecchiature contenenti F-gas (i cosiddetti “operatori”), con l’entrata in vigore del nuovo D.P.R. 146/2018, decade l’obbligo di comunicazione della dichiarazione F-Gas entro il 31 maggio di ogni anno (originariamente prevista dal D.P.R. 43/2012 ora abrogato).

La dichiarazione F-Gas 2019 (relativa ai controlli effettuati nel corso dell’anno 2018) non dovrà pertanto essere trasmessa.

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