Direttiva 2011/65/UE (RoHS) – Applicabilità delle modifiche apportate dalla Direttiva 2015/863 e dalle altre Direttive Delegate

La Direttiva delegata 2015/863/EU ha modificato l’Allegato II della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II) riguardante l’elenco delle sostanze soggette a restrizioni, inserendo le seguenti sostanze con i relativi limiti in concentrazione per peso sui materiali omogenei costituenti le apparecchiature elettriche d elettroniche:

  • Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)
  • Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %)
  • Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)
  • Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)

La direttiva, entrata in vigore il 24 giugno 2015 e recepita in Italia con Decreto Ministeriale 06/08/2015, prevede che le nuove restrizioni saranno applicabili a decorrere dal 22 luglio 2019, fatta eccezione per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo, per i quali le restrizioni si applicheranno a partire dal 22 luglio 2021.

A decorrere quindi dal 22 luglio 2019, i produttori, importatori e, in generale, i soggetti che immettono sul mercato UE apparecchiature elettriche ed elettroniche, dovranno verificare e documentare, anche interfacciandosi con i propri fornitori, la presenza di tali sostanze entro i limiti previsti, in aggiunta alle altre sostanze precedentemente regolamentate. Ricordiamo che le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicabilità della Direttiva 2011/65/UE sono le seguenti:

  1. Grandi elettrodomestici
  2. Piccoli elettrodomestici
  3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
  4. Apparecchiature di consumo
  5. Apparecchiature di illuminazione
  6. Strumenti elettrici ed elettronici
  7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
  8. Dispositivi medici
  9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
  10. Distributori automatici
  11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate

L’Allegato III della Direttiva 2011/65/UE (Applicazioni esentate dalle restrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1) è stato inoltre soggetto a modifiche e integrazioni a seguito dell’emanazione di numerose Direttive Delegate (2018/736/UE – 2018/737/UE – 2018/738/UE – 2018/739/UE – 2018/740/UE – 2018/741/UE – 2018/742/UE – 2019/178/UE), recepite in Italia con unico atto normativo (Decreto ministeriale 15/04/2019), le quali hanno stabilito l’estensione delle date di scadenza per alcune applicazioni esentate dalle prescrizioni della Direttiva medesima (ad esempio Piombo nelle leghe di rame, nell’alluminio, nell’acciaio, nel vetro e nella ceramica).

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