Diisocianati -Nuove restrizioni per immissione sul mercato e utilizzo

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Il Regolamento UE n°1149/2020, pubblicato il 04/08/2020 sulla G.U. della Comunità Europea, ha apportato modifiche all’Allegato XVII del Regolamento CE n°1907/2006 (Regolamento REACH) per quanto riguarda i diisocianati, utilizzati in svariati settori industriali quali componenti chimici di base per sigillanti, rivestimenti, schiume per imballaggio ecc.

I diisocianati, che sono oggetto di una classificazione come sensibilizzanti delle vie respiratorie ci categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 ai sensi della classificazione di cui al Regolamento CE n°1272/2008 (Regolamento CLP), sono stati aggiunti (voce n°74) all’elenco delle “Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi” (Allegato XVII del Regolamento REACH)

Le restrizioni previste e le tempistiche di attuazione delle stesse sono le seguenti:

  • Divieto di utilizzo in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:

a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o

b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

  • Divieto di immissione sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 febbraio 2022, a meno che:

a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o

b) il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

Per quanto riguarda la formazione prevista per gli utilizzatori, la voce 74 all’Allegato XVII del Regolamento 1907/2006 prevede, al punto 4, che questa debba comprendere istruzioni per il controllo dell’esposizione per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale. Tale formazione deve inoltre essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo dovrà inoltre documentare il completamento con esito positivo della formazione, la quale dovrà essere rinnovata almeno ogni cinque anni (Regolamento 1907/2006 Allegato XVII Voce 74 punto 8).

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