COVID-19 – Produzione in deroga di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale – Requisiti dei Dispositivi di Protezione Individuale

Valutazione del rischio

I vari dispositivi di protezione individuale coperti dall’articolo 15, comma 3 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e le relative norme tecniche di riferimento sono quelli riportati in tabella.

Nel caso dei facciali filtranti (FFP2 e FFP3), la norma di riferimento è la UNI EN 149:2009 – Dispositivi di protezione delle vie espiratorie – semimaschere filtranti antipolvere – Requisiti, prove, marcatura.

I produttori e gli importatori dei DPI devono:

  • inviare all’INAIL un’autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
  • entro i 3 giorni dall’invio dell’autocertificazione, le aziende produttrici e gli importatori devono inviare (in un unico invio) all’INAIL tutti i documenti relativi al dispositivo che ne consentano la validazione, inclusa una relazione tecnica descrittiva da cui si possa individuare il tipo di dispositivo e le prove tecniche effettuate, con i relativi risultati.

L’INAIL, entro i 3 giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi alle norme vigenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *