COVID-19: LA FASE 2 E LA RIAPERTURA IN SICUREZZA DELLE AZIENDE

Come previsto dal DPCM del 26 aprile, dopo quasi 2 mesi di “chiusura totale” di quasi tutte le attività economiche determinate dalle misure di contrasto alla diffusione del virus COVID-19,  il 4 maggio è prevista la ripartenza delle attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso.

Nonostante l’avvio della cosiddetta “Fase 2”, ovvero quella della convivenza con il virus, sarà comunque necessario limitare per quanto possibile le interazioni sociali e adottare comportamenti individuali corretti al fine di ridurre la diffusione del virus, le possibilità di esposizione ed evitare un nuovo incremento del numero di contagi.

Le limitazioni che coinvolgono tutta la popolazione comprendono il mantenimento del distanziamento sociale e il divieto di assembramento, il perdurare di alcune limitazioni sugli spostamenti e il divieto di uscita dal proprio domicilio per chi ha febbre o sintomi influenzali, l’obbligo di indossare dispositivi di protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in alcuni ambiti specifici o, come in Lombardia, ogniqualvolta ci si rechi fuori dalla propria abitazione.

Alle attività produttive autorizzate a lavorare è raccomandato di utilizzare per quanto possibile modalità di lavoro agile, incentivare per i dipendenti le ferie, i congedi retribuiti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro e assumere protocolli aziendali di sicurezza anti-contagio. L’elenco delle imprese autorizzate è riportato nell’allegato 3 del DPCM del 26/04/2020 e si ricorda che quelle che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 sono autorizzate a svolgere le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

In ogni attività devono essere adottate e rispettate i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 specifici del proprio ambito di competenza, ovvero:

Ogni azienda dovrà quindi definire protocolli e procedure specifiche che saranno frutto dell’applicazione delle misure previste dai protocolli “generali” e di una analisi delle esigenze e caratteristiche specifiche della propria attività lavorativa, dei propri ambienti e del proprio processo produttivo. Questa attività, la cui responsabilità è in capo al datore di lavoro, dovrà essere condotta da un apposito team che ragionevolmente coinvolgerà le tradizionali figure della prevenzione aziendale (SPP, RLS, Medico competente) oltre a eventuali ulteriori funzioni (es. HR, rappresentanze sindacali aziendali, responsabili di produzione, acquisti, etc.) che costituiranno il “Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo” previsto dalla normativa.

È opportuno che di tale attività venga data adeguata evidenza, ad esempio formalizzando un apposito documento o piano aziendale che potrebbe costituire una integrazione alle tradizionali misure di prevenzione e protezione previste dal documento di valutazione dei rischi, mentre è necessario che tutti i lavoratori, collaboratori, fornitori e appaltatori siano adeguatamente formati e informati sulle misure da adottare e le regole comportamentali da seguire.

Quadra Srl è in grado di offrire il supporto necessario per l’elaborazione e l’integrazione di tutta la documentazione richiesta dalla normativa, unitamente all’elaborazione di specifiche misure di prevenzione e protezione necessarie alla gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro in questa delicata fase e alla verifica della corretta applicazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Ricordiamo inoltre che Quadra Srl è rimasta costantemente operativa anche per l’attività di formazione in ambito di salute e sicurezza, avendo attivato modalità di frequenza dei corsi in videoconferenza e aula virtuali che consentono di partecipare ai corsi senza spostarsi dall’ufficio o da casa, permettendo l’invio in diretta di immagini e audio e l’interazione fra docente e discente. Questa modalità potrà essere adottata per la formazione sulle specifiche misure adottate nella fase di emergenza (anche dai lavoratori in smart working o comunque prima del rientro in azienda) o per svolgere la formazione obbligatoria prevista dall’art.37 del D.Lgs.81/08  (i corsi svolti in videoconferenza sincrona con interazione col docente risultano conformi alle prescrizioni della vigente legislazione e quindi gli attestati hanno la stessa validità di quelli rilasciati per i corsi svolti in aula) (per ulteriori informazioni in materia di formazione a distanza).

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