COVID-19 – Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori nel contesto dell’emergenza sanitaria

Con riferimento al nostro precedente articolo relativo alle indicazioni per le aziende produttive nel contesto dell’attuale emergenza sanitaria, segnaliamo come il documento di riferimento sia stato sostituito dal nuovo “Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori nel contesto dell’emergenza COVID-19”, redatto sempre dall’Associazione Igienisti Industriali (AIDII).

Il documento ha sostiuito i documenti “CoViD 19 – Indicazioni per le aziende non sanitarie e attività produttive in genere” e ”CoViD-19 – Chiarimenti sull’uso di mascherine medico chirurgiche e DPI” precedentemente pubblicati sul portale AIDII.

Con riferimento alle indicazioni relative alla gestione aziendale, si segnala la Classificazione del rischio di esposizione per i lavoratori in quattro categorie (Molto elevato, Alto, Medio e Basso). Fatte salve alcune categorie di lavoratori (operatori sanitari, operatori di laboratorio coinvolti nella raccolta e manipolazione di campioni biologici da persone infette o potenzialmente infette, tecnici dei servizi di obitorio, paramedici, operatori dei servizi di ambulanza, operatori mortuari), i restanti lavoratori possono essere interessati da un rischio di esposizione medio o basso (sulla base della tipologia di contato e la frequenza di contatto con altre persone che potrebbero potenzialmente essere infette – esempio di lavoratori esposti ad un rischio medio possono essere gli addetti alle consegne di merci, gli addetti a servizi a contatto con il pubblico e gli addetti presso punti vendita)

Con riferimento invece all’aggiornamento della Valutazione dei Rischi (DVR) il documento ribadisce quanto riportato nel precedente Documento ovvero come, nella maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione al virus SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico che ne deriva è pertanto riconducibile al concetto di rischio generico.

Per le aziende nelle quali esiste invece a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici, e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, è ipotizzabile l’aggiornamento della Valutazione dei Rischi così da valutare se le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino sufficientemente adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione.

Il SARS-CoV-2, riporta sempre il Documento AIDII, rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs.81/08, con attuale classificazione in gruppo 3. (RISCHIO INDIVIDUALE elevato; RISCHIO COLLETTIVO basso/moderato; possono causare malattie gravi nell’uomo, possono costituire un serio rischio per gli operatori, moderata probabilità di propagarsi in comunità, di norma sono disponibili misure profilattiche o terapeutiche efficaci).

Il considerazione della dinamicità della situazione di emergenza in atto, il documento indica esplicitamente che lo stesso costituisce una base da aggiornarsi in funzione della disponibilità di nuovi dati. Gli eventuali aggiornamenti saranno pubblicati come revisioni successive sul portale AIDII.

Il documento integrale è disponibile sul portale dell’AIDII.

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