Campi Elettromagnetici: il recepimento della direttiva 2013/35/UE e gli obblighi in materia di valutazione del rischio

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Fin dalla sua prima applicazione il D.Lgs.81/08 ha previsto che, nell’ambito della valutazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, il datore di lavoro dovesse effettuare anche la valutazione del rischio di esposizione ai campi elettromagnetici presenti sul luogo di lavoro o generati dalle macchine e attrezzature presenti in azienda. In particolare, l’applicazione del Titolo VIII Capo IV del D.Lgs.81/08 riguardante i campi elettromagnetici rappresenta il recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva 2004/40/CE relativa all’esposizione professionale ai campi elettromagnetici, che avrebbe dovuto entrare in vigore il 30 aprile 2012. Il 24 aprile 2012 è stata pubblicata la Direttiva europea 2012/11/UE che ha posticipato tale scadenza al 31 ottobre 2013 e, di conseguenza, rinviato l’entrata in vigore delle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 dedicate ai campi elettromagnetici. Il 29 giugno 2013 è stata pubblicata la Direttiva 2013/35/UE, che ha abrogato e sostituito la Direttiva 2004/40/CE modificando di fatto i limiti di riferimento, con l’obbligo di recepimento da parte degli Stati membri entro il 1° luglio 2016.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 18 agosto 2016 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 159 del 1 agosto 2016 recante “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”.

 

Il provvedimento, in vigore dal 2 settembre, modifica il D.Lgs. 81/08 nella sezione riguardante i campi elettromagnetici e in particolare:

  • sostituisce gli articoli 206, 207, 208, 209 e 212 del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
  • inserisce il nuovo articolo 210 bis (informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza);
  • modifica l’art. 219 relativo alle sanzioni previste in caso di inadempimento;
  • sostituisce l’intero Allegato XXXVI in cui sono definite le grandezze fisiche e i limiti di azione ed esposizione ai campi elettromagnetici.

 

È opportuno sottolineare che tutte le proroghe e rinvii intercorse negli anni hanno riguardato le disposizioni, i limiti e le sanzioni specifiche in materia di campi elettromagnetici previste del D.Lgs.81/08 e non l’obbligo in capo al datore di lavoro di valutare i rischi e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 1 agosto 2016 saranno invece applicabili le disposizioni e le sanzioni specifiche (es. arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 6.400 euro in caso di mancata valutazione) rendendo di fatto obbligatoria l’elaborazione di una valutazione dei rischi specifica e la verifica del rispetto dei valori limite di esposizione e di azione riportati nel nuovo allegato XXXVI del D.Lgs.81/08.

 

Torneremo su questo argomento nelle prossime news per approfondire ulteriormente le modifiche al D.Lgs.81/08 in materia di campi elettromagnetici, fornire informazioni pratiche su come adempiere correttamente alle nuove prescrizioni e rispondere alle domande più frequenti: Come fare la valutazione dei rischi? Quali sono le sorgenti pericolose? Come sono cambiati i limiti? Che misure di prevenzione e protezione applicare?[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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