Banca dati SCIP per le sostanze altamente preoccupanti

Rischio chimico

L’art. 9, par. 1, lett. i) della Direttiva quadro sui rifiuti, modificata dalla Direttiva 2018/851, prevede che, a decorrere dal 5 gennaio 2021, i soggetti che forniscono articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti (sostanze SVHC, dall’acronimo anglosassone “Substances of Very High Concern”, riportate nella “Candidate list” dell’ECHA, l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche) in una concentrazione superiore allo 0,1% p/p, debbano fornire informazioni su questi articoli alla stessa Agenzia.

È stata quindi istituita dalla stessa Agenzia, la banca dati SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects -Products), una banca dati di informazioni sulle sostanze SHVC contenute in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti).

I fornitori, ovvero fabbricanti, assemblatori e importatori con sede nel territorio UE, di articoli contenenti sostanze SVHC in concentrazione superiore allo 0,1 % p/p, devono notificare all’ECHA le seguenti informazioni:

  • Dati identificativi dell’articolo;
  • Nome, intervallo di concentrazione e ubicazione della/e sostanza/e presente/i nell’elenco delle sostanze candidate presente/i in quell’articolo;
  • Altre informazioni accessorie che consentano l’uso sicuro dell’articolo e la corretta gestione quando giunge a fine vita (rifiuto).

La comunicazione alla banca dati (notifica SCIP) rappresenta un’estensione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 33 del Regolamento Europeo 1907/2006 (Regolamento REACH). I fornitori di articoli non comunicheranno più le informazioni dei propri articoli contenenti sostanze in Candidate List solo ai destinatari di tali articoli, ma dovranno contestualmente informare ECHA caricando tali dati nella banca dati SCIP.

Materiale informativo di supporto per i fornitori è disponibile sul sito dell’ECHA.

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