Cosa succede quando “esce” l’ASL in azienda?

All’articolo 13 “Vigilanza” del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il legislatore assegna alle Aziende Sanitarie Locali il compito di vigilare sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche con visite da parte dell’ASL in azienda.

La legislazione vigente prevede (art. 21 della Legge n. 833 del 1978), inoltre, che il prefetto definisca quali addetti e servizi all’interno dei servizi di ciascuna ASL, ricoprano la funzione di ufficiale di polizia giudiziaria. All’ufficiale di polizia giudiziaria sono attribuiti, tra gli altri, i seguenti poteri previsti agli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 520 del 1955:

  • visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri;
  • richiedere l’opera dell’ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica;
  • diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione.

Nel caso in cui il personale dell’ente di vigilanza, nell’esercizio della funzione di ufficiale di polizia giudiziaria, accerti una contravvenzione per cui sia prevista l’ammenda o la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda (art. 301 del d.lgs. 81/08 e D.Lgs. 758/94) provvede a:

  • comunicare al datore di lavoro la prescrizione (o più prescrizioni) ritenuta idonea e necessaria a sanare la contravvenzione rilevata;
  • definire un termine ultimo entro cui la prescrizione deve essere attuata.

 

Alcuni dubbi frequenti sul “cosa succede dopo” (definito dal D.Lgs. 758/94)

A chi viene notificata la contravvenzione e la conseguente prescrizione?

L’ufficiale di polizia giudiziaria comunica la prescrizione al rappresentante legale della società. Il codice di procedura penale (art. 347) prevede che la notizia di reato sia anche trasmessa al Pubblico Ministero.

Quanto tempo ho per attuare quanto prescritto dall’ASL?

Il tempo entro cui realizzare la prescrizione è fissato al momento della contestazione della contravvenzione; i tempi fissati devono tener conto del tempo effettivamente necessario alla realizzazione di quanto indicato nella prescrizione.

È possibile richiedere proroghe?

La richiesta di proroghe devono essere giustificate in caso di particolare complessità o oggettiva difficoltà nell’attuazione dell’adempimento. Può essere chiesta proroga di sei mesi, ulteriormente prorogabile per altri sei mesi (mai eccedendo i 12 mesi). La richiesta deve essere motivata da cause/ritardi non imputabili al datore di lavoro. L’ASL comunica la proroga anche al Pubblico Ministero.

Cosa succede se adempio alla prescrizione?

L’ASL ha il compito di verificare il corretto adempimento della prescrizione. Se la violazione è stata eliminata e la prescrizione assolta il datore di lavoro è ammesso a pagare in sede amministrativa una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita. L’ASL ne dà notizia al datore di lavoro e al Pubblico Ministero.

Cosa succede se non adempio alla prescrizione?

L’ASL ha il compito di verificare il corretto adempimento della prescrizione. Se la violazione non è stata eliminata l’ASL ne dà notizia al datore di lavoro e al Pubblico Ministero.

Cosa ne è del procedimento penale in corso a carico del datore di lavoro?

Il procedimento penale per la contravvenzione è sospeso fino a quando l’ASL non trasmette al Pubblico Ministero comunicazione in merito all’estinzione (e del relativo pagamento in sede amministrativa) o alla non estinzione della contravvenzione rilevata.

Se il datore di lavoro adempie alla prescrizione ed effettua il pagamento dell’ammenda, la contravvenzione si estingue. In questo caso, il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione nel momento dell’estinzione della contravvenzione.

Cosa succede se l’ASL accerta una responsabilità penale (per esempio a seguito di un infortunio) anziché una contravvenzione?

In caso di riscontro di un reato penale, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, l’incaricato dell’ASL è tenuto a segnalare immediatamente al Pubblico Ministero la notizia di reato. In questo caso non si applica quanto sopra scritto e previsto dal D.Lgs. 758/94.

 

Cosa mi consigliate per approfondire?

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 520 del 19.03.1955 – Riorganizzazione centrale e periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
  • Legge n. 833 del 23.12.1978 – Istituzione dei servizio sanitario nazionale
  • Decreto Legislativo n. 758 del 19.12.1994 – Modificazione alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
  • Decreto Legislativo n. 124 del 23.04.2004 – Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materie di previdenza sociale e di lavoro
  • Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

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