Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

L’Autorizzazione Unica Ambientale o "AUA" è il provvedimento istituito dal D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 che include in un’unico provvedimento autorizzativo fino a 7 diversi titoli abilitativi in campo ambientale, in particolare:

  1. autorizzazione agli scarichi;
  2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art.269 del D.Lgs.152/06, c.d."ordinarie");
  3. autorizzazione generale alle emissioni (art.272 del D.Lgs.152/06);
  4. comunicazioni in materia di rifiuti relative ad auto smaltimento e operazioni di recupero (art.215 e 216 del D.Lgs.152/06);
  5. comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico per il rilascio di concessioni edilizie;
  6. comunicazione preventiva, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  7. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.

Il gestore degli stabilimenti che necessitano di uno o più dei titoli abilitativi previsti dall'AUA inoltra la domanda di autorizzazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive di pertinenza (SUAP), corredata dalle informazioni richieste dalle specifiche normative di settore ed esclusivamente in modalità telematica. Il SUAP provvede a interpellare le autorità competenti e a gestire l'iter amministrativo al termine del quale viene rilasciata l'autorizzazione, che ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio (fatto salvo l’obbligo di comunicare ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente).

Le semplificazioni previste dall'AUA sono rivolte alla categoria delle "PMI" costituita da imprese che:

  • hanno meno di 250 occupati, e
  • hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro

In base agli indirizzi nazionali e regionali (Lombardia), sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’AUA:

  • gli impianti soggetti ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale);
  • i progetti sottoposti a V.I.A. (art. 26 del D.Lgs. 152/06);
  • le procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D.Lgs. 152/06);
  • gli impianti FER (D.lgs. 387/2003);
  • le attività soggette alla direttiva 2011/721/UE (c.d. direttiva nitrati);
  • gli impianti asserviti ad attività di bonifica/MISE;
  • gli impianti di depurazione acque reflue urbane.

Questi soggetti dovranno pertanto inviare domanda di autorizzazione secondo le modalità previste dalle specifiche normative di settore.

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