Classificazione dei rifiuti ecotossici "HP14" – Nuovi criteri dal 5 luglio 2018

PIGNA

A decorrere dal 5 luglio 2018 troverà piena applicazione il Regolamento UE 2017/997 del 08/06/2017 che ha apportato modifiche all’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE per quanto attiene l’attribuzione della caratteristica di ecotossicità ai rifiuti (HP14) e che negli ultimi anni è stata gestita in modo non uniforme all’interno dei paesi membri della UE. In Italia, ad esempio, la Legge n°125/2015 aveva rimesso i criteri di classificazione per l’attribuzione di tale caratteristica di pericolo ai criteri dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7, validi fino al 4 luglio 2018.

Questo disallineamento era stato generato dal Regolamento UE n°1357/2014 che aveva sostituito l’Allegato III alla Direttiva 2008/98/CE introducendo le nuove caratteristiche di pericolo per i rifiuti e i criteri per la loro classificazione, ma non definendo criteri specifici per la caratteristica di pericolo HP14 (Rifiuto Ecotossico).

Il Regolamento 2017/997 ha anzitutto sostituito la definizione della caratteristica di pericolo HP14 con la seguente “HP 14 Ecotossico: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali” ed ha incrementato il numero delle sostanze che devono essere considerate nell’ambito della valutazione (ad esempio le sostanze cosiddette “ozono lesive”).

Inoltre è previsto che nell’ambito del processo di classificazione del rifiuto deve essere applicato il concetto di “valore di soglia”, già presente nel Regolamento 1357/2014 ma limitatamente ai rifiuti classificati con le caratteristiche di pericolo HP4, HP8 e HP6.

Riportiamo di seguito le caratteristiche che un rifiuto deve possedere per essere classificato come “Ecotossico” (caratteristica di pericolo HP14).

  1. Contiene sostanze ozono lesive (indicazione di pericolo H420) in concentrazione pari o maggiore allo 0,1%.
  2. Contiene una o più sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico (indicazione di pericolo H400) la cui somma delle concentrazioni è pari o maggiore del 25%. In questo caso si applica un valore di soglia pari allo 0,1%.
  3. Contiene una o più sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico con effetti a lungo termine (indicazioni di pericolo: H410, H411, H412) la cui somma delle concentrazioni è pari o maggiore del 25%. In questo caso si applicano due differenti valori di soglia: per le sostanze identificate con H410 si applica 0,1% mentre per quelle identificate con H411 o H412 si applica un valore di soglia dell’1%.
  4. Contiene una o più sostanze con tossicità cronica per ambiente acquatico 1,2,3, o 4, con effetti nocivi a lungo termine (indicazioni di pericolo: H410, H411, H412 o H413) la cui somma è pari o maggiore del 25%. Anche in questo caso si applicano due diversi valori di soglia: per le sostanze identificate con H410 si applica 0,1% mentre per quelle identificate da H411, H412 o H413 si applica un valore di soglia dell’1%.

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