A decorrere dal 5 luglio 2018 troverà piena applicazione il Regolamento UE 2017/997 del 08/06/2017 che ha apportato modifiche all’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE per quanto attiene l’attribuzione della caratteristica di ecotossicità ai rifiuti (HP14) e che negli ultimi anni è stata gestita in modo non uniforme all’interno dei paesi membri della UE. In Italia, ad esempio, la Legge n°125/2015 aveva rimesso i criteri di classificazione per l’attribuzione di tale caratteristica di pericolo ai criteri dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7, validi fino al 4 luglio 2018.
Questo disallineamento era stato generato dal Regolamento UE n°1357/2014 che aveva sostituito l’Allegato III alla Direttiva 2008/98/CE introducendo le nuove caratteristiche di pericolo per i rifiuti e i criteri per la loro classificazione, ma non definendo criteri specifici per la caratteristica di pericolo HP14 (Rifiuto Ecotossico).
Il Regolamento 2017/997 ha anzitutto sostituito la definizione della caratteristica di pericolo HP14 con la seguente “HP 14 Ecotossico: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali” ed ha incrementato il numero delle sostanze che devono essere considerate nell’ambito della valutazione (ad esempio le sostanze cosiddette “ozono lesive”).
Inoltre è previsto che nell’ambito del processo di classificazione del rifiuto deve essere applicato il concetto di “valore di soglia”, già presente nel Regolamento 1357/2014 ma limitatamente ai rifiuti classificati con le caratteristiche di pericolo HP4, HP8 e HP6.
Riportiamo di seguito le caratteristiche che un rifiuto deve possedere per essere classificato come “Ecotossico” (caratteristica di pericolo HP14).
- Contiene sostanze ozono lesive (indicazione di pericolo H420) in concentrazione pari o maggiore allo 0,1%.
- Contiene una o più sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico (indicazione di pericolo H400) la cui somma delle concentrazioni è pari o maggiore del 25%. In questo caso si applica un valore di soglia pari allo 0,1%.
- Contiene una o più sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico con effetti a lungo termine (indicazioni di pericolo: H410, H411, H412) la cui somma delle concentrazioni è pari o maggiore del 25%. In questo caso si applicano due differenti valori di soglia: per le sostanze identificate con H410 si applica 0,1% mentre per quelle identificate con H411 o H412 si applica un valore di soglia dell’1%.
- Contiene una o più sostanze con tossicità cronica per ambiente acquatico 1,2,3, o 4, con effetti nocivi a lungo termine (indicazioni di pericolo: H410, H411, H412 o H413) la cui somma è pari o maggiore del 25%. Anche in questo caso si applicano due diversi valori di soglia: per le sostanze identificate con H410 si applica 0,1% mentre per quelle identificate da H411, H412 o H413 si applica un valore di soglia dell’1%.